
Articolo 1 - Denominazione,
Finalità, Attività.
E' costituita la fondazione denominata “Fondazione
Abio Italia Onlus”, di seguito chiamata “Fondazione”;
la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione
di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in
breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed
a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione
esterna.
La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo della
beneficenza. Scopo della Fondazione è di sostenere quelle
realtà pubbliche e private che promuovono l’umanizzazione
dell’ospedale e la sdrammatizzazione dell’impatto
del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie,
favorendo principalmente quelle associazioni ABIO ONLUS localmente
costituite e operanti, alle quali venga riconosciuta la partecipazione
– nei termini del presente statuto – alla Fondazione
stessa.
Per realizzare tale scopo la Fondazione potrà, tra le
altre, svolgere le seguenti attività:
promuovere iniziative innovative di beneficenza per finanziare
i progetti che raccolgono le sfide sociali e socio - sanitarie
più urgenti a favore dei bambini ospedalizzati in Italia
e nel mondo;
cooperare con altri enti non profit, aziende e istituzioni pubbliche
per promuovere i progetti di cui al punto precedente da sostenere
anche per un medio / lungo periodo;
favorire la crescita professionale degli operatori (volontari
e professionisti) che aiutano i bambini ospedalizzati e le loro
famiglie, anche mediante l’offerta di formazione e informazione
effettuata con qualsiasi mezzo;
attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi anche
attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
ricercare e mettere a disposizione quelle capacità professionali
che possono rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti;
gestire, seguendo i criteri di minor rischio, i beni mobili
e immobili in ogni modo e per qualsiasi ragione ricevuti a titolo
gratuito e non. È fatto divieto alla Fondazione
di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle
accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative
delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997
n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 2 – Sede, Durata,
Scioglimento.
La Fondazione è domiciliata in Milano.
A tutti gli effetti, i consiglieri della Fondazione si intendono
domiciliati presso la Fondazione. La Fondazione potrà
inoltre istituire sedi secondarie e succursali.
La Fondazione ha durata illimitata.
Potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse
l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale;
in questo caso i fondi eventualmente raccolti dovranno essere
devoluti alle ABIO, oppure ad altra o ad altre Onlus che promuovano
attività a favore di bambini ospedalizzati, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L
23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 3 - Formazione del
Consiglio di Amministrazione, Convocazione e svolgimento delle
riunioni del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è formato dalle persone
indicate dai fondatori e durano in carica quattro anni.
Il Consiglio di Amministrazione può cooptare altri Consiglieri.
Il numero massimo di Consiglieri è 11 (undici), compreso
il Presidente. Qualora nel corso della durata in carica vengano
a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri il Consiglio
di Amministrazione, questi potranno essere sostituiti seguendo
i criteri sottoindicati. Tali membri cesseranno dal loro mandato
alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende formato quando
nei termini previsti dal precedente Consiglio di Amministrazione
siano stati indicati il numero dei componenti il nuovo consiglio.
Il vecchio Consiglio di Amministrazione decade dalle sue funzioni
alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
I Consiglieri rispondono personalmente verso la Fondazione ai
sensi e nei limiti dell’art. 18 cc.
I componenti il nuovo consiglio vengono designati rispettivamente
come segue:
ABIO Milano: due consiglieri
ABIO locali presenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e
Liguria costituenti complessivamente un autonomo coordinamento:
un consigliere
ABIO locali presenti nella regione Lombardia, nord Milano, corrispondente
alle province di Bergamo, Como, Brescia, Lecco, Sondrio, Varese
e alla prevista provincia di Monza, complessivamente un autonomo
coordinamento: un consigliere
ABIO locali presenti nella regione Lombardia, sud Milano, corrispondente
alle province di Mantova, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, complessivamente
un autonomo coordinamento: un consigliere
ABIO locali presenti nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, complessivamente un autonomo coordinamento:
un consigliere
ABIO locali presenti nelle regioni Sardegna, Toscana, Emilia
Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, complessivamente
un autonomo coordinamento: un consigliere
ABIO locali presenti nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia,
Calabria e Basilicata, complessivamente un autonomo coordinamento:
un consigliere.
Qualora il numero dei componenti il nuovo consiglio sia superiore
a otto, i componenti in più verranno nominati dal consiglio
di amministrazione anche tenendo conto del numero dei rispettivi
volontari attivi delle ABIO sopraindicate.
Il Consigliere decade per morte, dimissioni o per assenza ingiustificata
per più di due riunioni consecutive e solo su delibera
espressa del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà secondo le
necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso
contenente l'ordine del giorno, l’ora e la sede della
riunione, inviato ai Consiglieri, almeno dieci giorni prima
della medesima riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con
qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto
ricevimento. La riunione del Consiglio di Amministrazione si
intende comunque costituita regolarmente quando siano riuniti
tutti i Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione può
essere convocato anche da una minoranza qualificata di Consiglieri
stabilita nella misura di 1/3.
I Consigli possono essere tenuti anche in videoconferenza o
con altra modalità che assicuri la possibilità
agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in
tempo reale al dibattito. I Consigli si considerano avvenuti
nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.
Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere un voto.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento
della metà più uno dei membri che lo compongono
e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale
salvo quelle attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno
sempre luogo a voto segreto. In caso di parità di voti
avrà prevalenza il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle
attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne
cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti
i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Comitato
Esecutivo alcune funzioni operative; le attribuzioni, la composizione
e il funzionamento di detto Comitato Esecutivo sono regolati
da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nel delegare alcuni adempimenti
al Comitato Esecutivo, può fissare la durata di esercizio
e i limiti economici, temporali e di qualsiasi altro tipo relativi
agli impegni economici sottesi. |
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Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo possono partecipare - su invito e senza diritto di
voto - anche operatori della Fondazione e esperti sulle materie
trattate.
Articolo 4 - Presidente.
Il Presidente viene indicato da ABIO Milano
tra i due consiglieri dallo stesso designati e resta in carica
quattro anni; altre eventuali cariche potranno essere attribuite
dal Consiglio di Amministrazione il quale si potrà avvalere
anche di collaboratori esterni volontari o retribuiti.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno
escluso.
Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio
di Amministrazione ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati
ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente
del Consiglio di Amministrazione o a collaboratori esterni.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le
di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso
di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal
Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Vice-Presidente
viene eletto in sede di prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 5 - Consiglio d’onore
E' facoltà della Fondazione costituire un Consiglio d'onore,
comprendente personalità od enti che contribuiscano al
raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Articolo 6 – Patrimonio,
Risorse
Il patrimonio è formato:
dal fondo di dotazione iniziale;
dai contributi volontari;
da elargizioni o contributi di enti pubblici ed altre persone
giuridiche;
da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento
di attività in convenzione o accreditamento;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone
fisiche;
dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse;
dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali
di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e di
servizi.
L'adesione alla Fondazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborso. È comunque facoltà degli aderenti
alla fondazione di effettuare versamenti, di qualsiasi entità.
I versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso, può
pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla
Fondazione a titolo di erogazione liberale al fondo di dotazione.
L’erogazione liberale non crea altri diritti di partecipazione
e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili
a terzi, né per successione a titolo particolare, né
per successione a titolo universale.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non
modico sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera
sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità
statutarie della Fondazione.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di
Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti
gli atti necessari per la stipulazione.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale saranno impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre
essi non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante
la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione
non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di
altre Onlus che per statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura, quali le ABIO ONLUS costituite
localmente.
La promessa di donazione o contribuzione per i fini della Fondazione
o l’erogazione diretta di donazioni o contribuzioni non
fa sorgere diritto alcuno alla partecipazione della vita della
Fondazione e alla gestione dei fondi dal medesimo raccolti,
se non diversamente concordato con il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7 – Raccolta risorse
La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle somme comunque
riscosse è affidata al Consiglio di Amministrazione e,
per delega del Consiglio di Amministrazione stesso, ad eventuali
responsabili amministrativi, i quali godono a tal fine della
più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di
aprire e accedere, in nome e per conto della Fondazione stessa,
ai conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari
di loro fiducia.
Articolo 8 – Collegio
dei Revisori
Anche in osservanza all’articolo 25, c 5 del D Lgs 460/97,
viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto
da 1 a 3 membri, nominati dai soggetti di cui all’art.
3.
Nel corso della prima riunione, viene eletto il Presidente del
Collegio. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della
Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico
e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche
di cassa.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa
senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio resta in carica quattro anni e può essere
riconfermato.
Possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione due
Revisori supplenti, che subentrano ai membri che per qualsiasi
ragione non possano più far parte del Collegio.
Articolo 9 - Esercizio, Bilanci
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni
anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione delibererà
in merito al bilancio consuntivo relativo all'anno precedente
ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo
relativo all'anno successivo. Il bilancio consuntivo deve essere
redatto ai sensi degli artt 20 e 20-bis, DPR 600/73.
Articolo 10 – Modifiche
statutarie e scioglimento
Per modificare lo statuto e l’atto costitutivo, e per
deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 11 – Rimando,
Foro
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento
alle norme di legge vigenti in materia. Il Foro competente per
qualsiasi controversia interna alla Fondazione è quello
di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione delibera i modi e i tempi di
comunicazione dell’andamento sociale ed economico della
Fondazione alle realtà locali dell’ABIO.
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