Articolo 1 - Denominazione, Finalità, Attività.
E' costituita la fondazione denominata “Fondazione Abio Italia Onlus”, di seguito chiamata “Fondazione”; la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza. Scopo della Fondazione è di sostenere quelle realtà pubbliche e private che promuovono l’umanizzazione dell’ospedale e la sdrammatizzazione dell’impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie, favorendo principalmente quelle associazioni ABIO ONLUS localmente costituite e operanti, alle quali venga riconosciuta la partecipazione – nei termini del presente statuto – alla Fondazione stessa.

Per realizzare tale scopo la Fondazione potrà, tra le altre, svolgere le seguenti attività:
promuovere iniziative innovative di beneficenza per finanziare i progetti che raccolgono le sfide sociali e socio - sanitarie più urgenti a favore dei bambini ospedalizzati in Italia e nel mondo;
cooperare con altri enti non profit, aziende e istituzioni pubbliche per promuovere i progetti di cui al punto precedente da sostenere anche per un medio / lungo periodo;
favorire la crescita professionale degli operatori (volontari e professionisti) che aiutano i bambini ospedalizzati e le loro famiglie, anche mediante l’offerta di formazione e informazione effettuata con qualsiasi mezzo;
attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
ricercare e mettere a disposizione quelle capacità professionali che possono rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti;
gestire, seguendo i criteri di minor rischio, i beni mobili e immobili in ogni modo e per qualsiasi ragione ricevuti a titolo gratuito e non.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Sede, Durata, Scioglimento.
La Fondazione è domiciliata in Milano.

A tutti gli effetti, i consiglieri della Fondazione si intendono domiciliati presso la Fondazione. La Fondazione potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali.

La Fondazione ha durata illimitata.
Potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale; in questo caso i fondi eventualmente raccolti dovranno essere devoluti alle ABIO, oppure ad altra o ad altre Onlus che promuovano attività a favore di bambini ospedalizzati, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 3 - Formazione del Consiglio di Amministrazione, Convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è formato dalle persone indicate dai fondatori e durano in carica quattro anni.
Il Consiglio di Amministrazione può cooptare altri Consiglieri. Il numero massimo di Consiglieri è 11 (undici), compreso il Presidente. Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri il Consiglio di Amministrazione, questi potranno essere sostituiti seguendo i criteri sottoindicati. Tali membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende formato quando nei termini previsti dal precedente Consiglio di Amministrazione siano stati indicati il numero dei componenti il nuovo consiglio. Il vecchio Consiglio di Amministrazione decade dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri rispondono personalmente verso la Fondazione ai sensi e nei limiti dell’art. 18 cc.

I componenti il nuovo consiglio vengono designati rispettivamente come segue:
ABIO Milano: due consiglieri
ABIO locali presenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria costituenti complessivamente un autonomo coordinamento: un consigliere
ABIO locali presenti nella regione Lombardia, nord Milano, corrispondente alle province di Bergamo, Como, Brescia, Lecco, Sondrio, Varese e alla prevista provincia di Monza, complessivamente un autonomo coordinamento: un consigliere
ABIO locali presenti nella regione Lombardia, sud Milano, corrispondente alle province di Mantova, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, complessivamente un autonomo coordinamento: un consigliere
ABIO locali presenti nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, complessivamente un autonomo coordinamento: un consigliere
ABIO locali presenti nelle regioni Sardegna, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, complessivamente un autonomo coordinamento: un consigliere
ABIO locali presenti nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata, complessivamente un autonomo coordinamento: un consigliere.

Qualora il numero dei componenti il nuovo consiglio sia superiore a otto, i componenti in più verranno nominati dal consiglio di amministrazione anche tenendo conto del numero dei rispettivi volontari attivi delle ABIO sopraindicate.
Il Consigliere decade per morte, dimissioni o per assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive e solo su delibera espressa del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, l’ora e la sede della riunione, inviato ai Consiglieri, almeno dieci giorni prima della medesima riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. La riunione del Consiglio di Amministrazione si intende comunque costituita regolarmente quando siano riuniti tutti i Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche da una minoranza qualificata di Consiglieri stabilita nella misura di 1/3.

I Consigli possono essere tenuti anche in videoconferenza o con altra modalità che assicuri la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito. I Consigli si considerano avvenuti nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.
Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere un voto.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Comitato Esecutivo alcune funzioni operative; le attribuzioni, la composizione e il funzionamento di detto Comitato Esecutivo sono regolati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nel delegare alcuni adempimenti al Comitato Esecutivo, può fissare la durata di esercizio e i limiti economici, temporali e di qualsiasi altro tipo relativi agli impegni economici sottesi.





Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono partecipare - su invito e senza diritto di voto - anche operatori della Fondazione e esperti sulle materie trattate.

Articolo 4 - Presidente.
Il Presidente viene indicato da ABIO Milano tra i due consiglieri dallo stesso designati e resta in carica quattro anni; altre eventuali cariche potranno essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione il quale si potrà avvalere anche di collaboratori esterni volontari o retribuiti.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a collaboratori esterni.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Vice-Presidente viene eletto in sede di prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Consiglio d’onore
E' facoltà della Fondazione costituire un Consiglio d'onore, comprendente personalità od enti che contribuiscano al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente.

Articolo 6 – Patrimonio, Risorse
Il patrimonio è formato:
dal fondo di dotazione iniziale;
dai contributi volontari;
da elargizioni o contributi di enti pubblici ed altre persone giuridiche;
da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche;
dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse;
dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.

L'adesione alla Fondazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso. È comunque facoltà degli aderenti alla fondazione di effettuare versamenti, di qualsiasi entità.
I versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a titolo di erogazione liberale al fondo di dotazione.

L’erogazione liberale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipulazione.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre essi non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, quali le ABIO ONLUS costituite localmente.
La promessa di donazione o contribuzione per i fini della Fondazione o l’erogazione diretta di donazioni o contribuzioni non fa sorgere diritto alcuno alla partecipazione della vita della Fondazione e alla gestione dei fondi dal medesimo raccolti, se non diversamente concordato con il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 – Raccolta risorse
La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle somme comunque riscosse è affidata al Consiglio di Amministrazione e, per delega del Consiglio di Amministrazione stesso, ad eventuali responsabili amministrativi, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di aprire e accedere, in nome e per conto della Fondazione stessa, ai conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di loro fiducia.

Articolo 8 – Collegio dei Revisori
Anche in osservanza all’articolo 25, c 5 del D Lgs 460/97, viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 1 a 3 membri, nominati dai soggetti di cui all’art. 3.
Nel corso della prima riunione, viene eletto il Presidente del Collegio. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Possono essere nominati dal Consiglio di Amministrazione due Revisori supplenti, che subentrano ai membri che per qualsiasi ragione non possano più far parte del Collegio.

Articolo 9 - Esercizio, Bilanci
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito al bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto ai sensi degli artt 20 e 20-bis, DPR 600/73.
Articolo 10 – Modifiche statutarie e scioglimento
Per modificare lo statuto e l’atto costitutivo, e per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 11 – Rimando, Foro
Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia. Il Foro competente per qualsiasi controversia interna alla Fondazione è quello di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione delibera i modi e i tempi di comunicazione dell’andamento sociale ed economico della Fondazione alle realtà locali dell’ABIO.

Fondazione ABIO Italia Onlus
per il Bambino in Ospedale
Via Don Gervasini, 33
20153 Milano
tel. 02 45497494 - fax 02 45497057